Tuttostage: Ripetibilità

Ripetibilità

1. Ciascun tirocinante può svolgere un unico tirocinio presso lo stesso soggetto ospitante, fatta salva una proroga fermo restando il rispetto della durata massima prevista all’art. 7 relativo alla durata del tirocinio, indipendentemente dal profilo professionale e dal progetto formativo.

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai tirocini estivi di orientamento, e ai tirocini promossi con finalità terapeutiche, riabilitative e di inserimento sociale e lavorativo per i soggetti di cui ai punti 11, 12 e 15 dell’art. 1. I programmi regionali possono stabilire deroghe al divieto di ripetibilità del tirocinio per i soggetti di cui al punto 13 dell’art. 1.


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